Statuto Associazione LIFE APS

ASSOCIAZIONE LIFE – APS

Codice Fiscale 97698940158

 

Art. 1 – Denominazione e sede

1.È costituito l’Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominato Associazione LIFE- APS, di seguito indicato con il termine “Associazione”.

2.L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

  1. L’Associazione ha sede legale a Palazzo Pignano (CR), il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 12 del presente statuto.
  2. La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 2 – Statuto

  1. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
  2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell’Associazione.
  3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell’Associazione stessa.
  4. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 – Finalità

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per migliorare le condizioni della società a livello sociale e culturale (come espresso nell’Art. 4) mediante attività educative, formative, culturali, sociali e benefiche.

Art 4 – Attività di interesse generale

1. Le attività che l’Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono quelle previste dalle lettere dell’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. In particolarel’Associazione si propone le seguenti attività:

– costruire, gestire e/o mantenere scuole in aree depresse o svantaggiate

– organizzare e tenere corsi di formazione per genitori, insegnanti e studenti delle stesse aree e distribuzione di materiali didattici;

– donazioni di beni/prodotti ed elargizioni economiche;

– attività e/o eventi che contribuiscono alla lotta alle discriminazioni fra i cittadini e/o fra le diverse comunità in Italia e all’esteroatte a garantire l’inclusione, l’eguaglianza e il diritto alla parità di trattamento perogni essere umano;

– scambi culturali in Italia all’estero che promuovano e mantengano la pace e la cooperazione tra le diverse culture attraverso l’arte, la letteratura, la poesia, lo sport, ecc.;

– cooperare con strutture che si prefiggono l’assistenza medica delle persone;

– iniziative inter religiose atte a promuovere la cultura della tolleranza, della cooperazione e  della fraternità;

– organizzare seminari, conferenze, convegni, eventi relativi alle attività istituzionali dell’Associazione;

– svolgere attività istituzionali anche nei confronti delle categorie svantaggiate (detenuti, disoccupati, donne sotto occupate o disoccupate o discriminate, extracomunitari, analfabeti, persone con disabilità);

– collaborare con altre associazioni, enti, istituzioni che si prefiggano attività con scopi similari.

3. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.In caso di particolari necessità l’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri sociche non svolgono attività di volontariato. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

4. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite inapposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea.

6. L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi, spetta al Consiglio Direttivo l’individuazione nel dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Ammissione

  1. Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
  2. La domanda di ammissione dovrà contenere:
  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da un tutore legale.

  1. L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
  2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all’interessato.
  3. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assembleain occasione della prima convocazione utile.
  4. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
  5. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

  1. L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2.Ciascun socio ha diritto:

  1. di votare per l’elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea; il diritto di voto del socio minorenne è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o dl suo tutore; il socio minorenne non può candidarsi alle cariche sociali;
  2. di essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  3. di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo o come previsto da eventuale regolamento interno;
  4. di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali nell’ apposito regolamento a tal fine predisposto.
  5. Ciascun socio ha il dovere:
  6. di rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
  7. di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
  8. di non arrecare danno all’Associazione;
  9. di versare la quota associativa, secondo l’importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative

4.La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio preventivo.

  1. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

  1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.

2.Il socio può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l’Associazione.

  1. il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’Associazione stessa.
  2. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto
  3. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

Art. 8 – Ordinamento dell’Associazione

  1. L’Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza tra i soci.
  2. La struttura associativa è composta:
  3. da un’Assemblea
  4. da un Consiglio Direttivo
  5. dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
  6. dall’organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.
  7. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 – Assemblea

1.L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione ed è l’organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
  2. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di altri tre soci.
  3. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
  4. L’Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 – Competenze dell’Assemblea

  1. L’Assemblea:
  2. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
  3. elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, i componenti dell’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
  4. discute e approva il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell’Associazione all’interno del quale viene indicato l’eventuale ammontare della quota sociale annua
  5. discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti
  6. delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  7. delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
  8. delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
  9. approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
  10. fissa l’ammontare dell’eventuale quota associativa;
  11. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  12. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
  13. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  14. deliberare l’eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.

Art. 11 – Convocazione dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.
  2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
  3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite letterao con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, facoltativamente anche mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

Art. 12 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
  2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
  3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all’eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  5. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
  6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelleche riguardano la loro responsabilità.

7.I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

  1. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
  2. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti i soci ancorché dissenzienti.
  3. E’ previsto l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del socio che partecipa e vota.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione.
  2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3.il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

  1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) componenti, eletti dall’Assemblea tra i soci.
  2. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6.Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

  1. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 5(cinque)esercizi e sono rieleggibili.

Art. 14 – Competenze del Consiglio Direttivo

1.Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno.

  1. Il Consiglio Direttivo:
  2. amministra l’Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche
  3. redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività
  4. propone, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale
  5. gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull’attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti
  6. approva o rigetta le domande di ammissione
  7. propone all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
  8. svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione.
  2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell’Associazione.
  4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l’Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
  5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l’Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno. 

Art. 16 – Il Presidente

1.Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

  1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
  2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
  3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovraintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall’Assemblea.
  4. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all’Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 – Il Vicepresidente

  1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.

2.Il Vicepresidente:

  1. gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell’Associazione.
  2. relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull’andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell’Associazione.
  3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

Art. 18 – Il Segretario e il Tesoriere

 

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell’elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

2. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell’associazione. Cura la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 30 delD. Lgs. 117/2017 l’Assemblea nomina l’Organo di Controllo.

2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 31 del Lgs. 117/2017 l’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

Art. 20 – Libri sociali

  1. Sono libri sociali dell’Associazione:
  2. il libro dei soci, contenente l’elenco dei soci dell’Associazione;
  3. il libro verbali dell’Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell’Assemblea;
  4. il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
  5. il registro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l’Associazione. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un’apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.
  6. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell’Associazione.
  7. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
  8. Ogni verbale deve essere firmato dalPresidente e dal Segretario.

Art. 21 – Risorse economiche

  1. Il patrimonio dell’Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall’Associazione nonché dai fondi accantonati per l’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. Le entrate economiche dell’Associazione sono rappresentate da:
  3. quote sociali
  4. contributi pubblici e privati
  5. donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
  6. rendite patrimoniali
  7. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi
  8. eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’associazione derivanti da convenzioni, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata
  9. proventi derivanti da servizi resi nei confronti dei soci e dei loro famigliari per i quali è richiesto uno specifico corrispettivo
  10. altre entrate espressamente previste dalla legge
  11. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti
  12. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del 6° comma, art. 85 del D. Lgs. n. 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato
  13. La quota sociale, se l’Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 22 – Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D. Lgs. n.117/2017.

Art. 23- Esercizio sociale

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017.

3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull’attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l’ammontare dell’eventuale quota sociale annua.

6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

7. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili

  1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
  2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25 – Assicurazione dei volontari

1.Tutte le persone che prestano attività di volontariato per l’Associazione sono assicurate per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato e responsabilità civile.

  1. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci. Contestualmente l’Assemblea deve nominare il liquidatore.
  2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivatoe salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall’Assemblea. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9 comma 1, del D, Lgs. 117/2017.

Art. 27-Disposizioni finali

  1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

 

Palazzo Pignano (CR), 17 dicembre 2022

 

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